Cass. sez. III, 25/05/2025 n. 13.885, rel. La Battaglia, relativa ad un danno provocato al passeggero da negligente conduzione di autobus del trasporto pubblico locale:
<<1. Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 122 e 139 D.Lgs. n. 209/2005, per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta – ai fini della liquidazione del danno da lesione della salute – il D.Lgs. n. 209/2005, nonostante la causa dell’evento lesivo fosse palesemente riconducibile alla circolazione stradale (irrilevante essendo, a tal fine, il titolo contrattuale della responsabilità della società esercente il servizio di trasporto pubblico di linea). Invero – prosegue la ricorrente – “la norma non oper(a) alcuna differenziazione tra le diverse azioni spettanti al danneggiato, che sia quella diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 142 Cod. Ass., ovvero quella contro il danneggiante: quel che conta, ai fini dell’applicazione dei criteri risarcitori ivi contemplati, è che il danno biologico tragga origine dalla circolazione del mezzo” (pag. 10 del ricorso per cassazione).
Il motivo è fondato.
L’art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”.
Elemento dirimente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, appare, dunque, il collegamento eziologico dell’evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (collegamento ben espresso da Cass., n. 4509/2022, che, in motivazione, osserva che “là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell’avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assum(e) di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l’art. 139 cit., là dove sottolinea l’applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli “danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale”))”.
Dal punto di vista della causalità materiale, è evidente che tale collegamento sussista anche allorquando (come nel caso di specie) la circolazione stradale si correli all’esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato. In tal caso, infatti, l’obbligo del trasportare implica necessariamente un’attività di circolazione (nell’accezione richiamata dall’art. 122 cod. ass. e, in ultima analisi, dall’art. 3, comma 1, n. 9, del codice della strada), potendosene, quindi, ricavare che – come da ultimo affermato dalla S.C. – “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass., n. 1812/2025).
Occorrerebbe, pertanto, spiegare perché, al cospetto di un danno biologico indubitabilmente originato dalla circolazione stradale (e, dunque, rientrante nella definizione di cui al menzionato art. 139, comma 1, cod. ass.), la liquidazione delle micropermanenti dovrebbe essere effettuata alla stregua di un criterio diverso da quello ivi previsto, per il sol fatto che il titolo della responsabilità dedotto dall’attore abbia matrice contrattuale (art. 1681 c.c.) anziché extracontrattuale (art. 2054 c.c.), in tal modo finendo per far dipendere l’ammontare della liquidazione da un’opzione soggettiva del creditore. Al contrario, l’indifferenza, da tale angolo visuale, del titolo azionato si ricava dalla centralità che – nella prospettiva del danneggiato – assume il rango inviolabile dell’interesse leso (vale a dire il diritto alla salute), la cui tutela “è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio” (così Cass., S. U., n. 26792/2008, al punto 4.6, dopo aver precisato – al punto 4.1 – che, “se l’inadempimento dell’obbligazione determina […] anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni”).
Dalle considerazioni sopra svolte discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione del danno occorso alla signora To.Ca. sulla scorta dei criteri di cui all’art. 139 cod. ass., in applicazione del seguente principio di diritto:
“La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore”. >>