Legittimazione del curatore fallimentarre circa l’azione di danno contro le banche per abusiva concessione di credito

Cass. sez. III n° 1387 del 18.01.2023, rel. Condello:

<<Affrontando la questione relativa alla legittimazione attiva del curatore, la sentenza n. 18610/21 – ricollegandosi ai precedenti (Cass., sez. 1, 10/06/2010, n. 13413; Cass., sez. 1, 20/04/2017, n. 9983) che hanno operato opportuni distinguo quanto alle domande proposte nel processo ed alle vicende esaminate, rispetto alle pronunce delle Sezioni unite del 2006 (Cass., sez. U, 28/03/2006, nn. 7029, 7030 e 7031), reputando proponibile l’azione risarcitoria del curatore nei confronti delle banche per l’imprudente concessione del finanziamento, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società, che abbia perduto interamente il capitale, dinanzi all’avventata richiesta di credito e ad una parimenti avventata concessione di credito da parte della banca – ha precisato che la curatela, in caso di fallimento, è legittimata ad agire nei confronti delle banche per i danni cagionati alla società fallita allorquando venga dedotta la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto causato al patrimonio di quest’ultimo dall’attività di finanziamento, dovendosi, invece, escludere la legittimazione del curatore all’azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l’abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del patrimonio di quest’ultimo.

Nel primo caso l’azione spetta senz’altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell’art. 43 L. Fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio dell’impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa. Al curatore spetta, infatti, la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno (principio questo chiaramente espresso da Cass., sez. U, 23/01/2017, n. 1641).

La legittimazione del Curatore opera ove si prospetti un’azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perché recuperatoria in favore dell’intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto, a causa dell’indebito finanziamento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto, l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio. Si tratta, infatti, in tal caso di un danno al patrimonio dell’impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell’art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori. Un simile danno, come si legge nella sentenza n. 18610/21, “riguarda tutti i creditori: quelli che avevano già contrattato con la società prima della concessione abusiva del credito de qua, perché essi vedono, a cagione di questa, aggravarsi le perdite e ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.; quelli che abbiano contrattato con la società dopo la concessione di credito medesima, perché (se è vero che a ciò possa aggiungersi pure la causa petendi di essere stati indotti in errore, ed allora individualmente, dall’apparente stato non critico della società, è pur vero che) del pari avranno visto progressivamente aggravarsi l’insufficienza patrimoniale della società, con pregiudizio alla soddisfazione dei loro crediti”.

Da tanto discende che le azioni promosse dal curatore, vale a dire quella contro gli amministratori prevista dall’art. 146 L. Fall. e quella contro il finanziatore c.d. abusivo ex art. 1218 c.c. ed art. 2043 c.c., hanno entrambe come presupposto la diminuzione del patrimonio sociale derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con aggravamento dello stato di dissesto.

Alla stregua dei superiori principi, poiché nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato alla massa dei creditori, quale posizione indistinta e riflessa del pregiudizio al patrimonio sociale, essendo indubbio che il peggioramento delle condizioni patrimoniali societarie arreca un danno a tutti i creditori, che vedono pregiudicata la garanzia patrimoniale generica e ridotta matematicamente la chance di soddisfare il loro credito, risulta evidente che alla Curatela del fallimento debba essere riconosciuta la legittimazione ad agire. Si discute, infatti, di una fattispecie di danno differente rispetto a quella per le quali le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 7029, n. 7030 e n. 7031 del 2006, hanno escluso la legittimazione attiva del curatore fallimentare, posto che queste ultime sentenze hanno decretato il difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare a proporre, nei confronti della banca finanziatrice, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai singoli creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta>>.

Parrebbe che il dovere di <sana e prudente gestione> ex art. 5 tub generasse diritti soggettivi in capo alle imprese illecitamente finanziate (diritto assoluto o relativo? il secondo , direi, anche se comunemente si afferma il primo, per cui la sua violazione produce danno aquilinano)

La violazione di norma imperativa non genera neecssariamente nullità del contratto

Cass. sez. I n° 2176 del 24.01.2023 , rel. Mercolino:

<<In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576).         Tale principio, correttamente richiamato dal decreto impugnato, è stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione della L. Fall., art. 216, comma 3, , che punisce il reato di bancarotta preferenziale: in linea generale, si è infatti osservato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dal momento che l’art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso d’inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma; nel caso in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o simulato titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato poi individuato nell’esercizio dell’azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d’inefficacia dell’atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2021, n. 4694 e 4695; 28/09/2016, n. 19196).>>, § 11.

Il contratto era un mutuo fondiario concesso alla soc. fallita da un pool di banche

La locazione agraria stipulata da uno solo dei comprorietari è efficace verso il conduttore

Cass. 21.11.2022 sez. III n° 34.131 , rel. Condello:

<<La sentenza impugnata si pone in linea con il principio pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile per finita locazione o la risoluzione del contratto per inadempimento, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione (tanto che si esclude la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti) (Cass., sez. 3, 13/07/1999, n. 7416; Cass., sez. 3, 04/06/2008, n. 14759).

Pertanto, qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice (Cass., sez. 2, 02/02/2016, n. 1986).

Ciò impone di ritenere che il contratto di locazione, seppure concluso dal V. solo con C.M., come ritenuto dalla Corte d’appello, era valido ed opponibile anche agli altri comproprietari del fondo, anche se rimasti estranei alla stipula del contratto di affitto, e che l’ordine di rilascio del fondo, derivante dall’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di affitto, sebbene proposta dal solo C.M., si estende anche agli altri comproprietari del bene>>.

Due report di case law dell’EUIPO sui segni distintivi: i) contrarietà a ordine pubblico e morale; ii) slogan

qui la pagina EUIPO 31 marzo 2022 con la notizia ;

iovi i due link ai due pdf :

i) OP e morale ;

ii) slogan .

 

 

Abuso di dominanza di Google nel mercato della pubblicià digitale: partita azione di alcuni stati USA

V. la notizia ad es. in Bloomberg law “US Sues Google to Break Up Ad Unit in Escalating Antitrust Fight” e qui il link diretto al pdf dell’atto introduttivo.

Spicca al IX. REQUEST FOR RELIEF, p 139-140, la richiestga di cessione forzosa del ramo di azienda:

<<Order the divestiture of, at minimum, the Google Ad Manager suite, including both Google’s publisher ad server, DFP, and Google’s ad
exchange, AdX, along with any additional structural relief as needed to
cure any anticompetitive harm;>>.

Vedremo.

Qui breve intervista trascritta a Luigi Zingales sul punto in npr.org 26.01.2023 .

Amazon è corresponsabile di violazione di marchio per i prodotti contraffatti venduti sul suo marketplace

Sentenza euroepa di notevole rilievo sul tema in oggetto: Corte Giustizia 22.12.2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, Louboutin c. Amazon.

Louboutin L. agì contro Amazon (A.) per violazione di marchio azionando la norma corrispondente all’art. 9.2.a) dir,. 2017/1001. e spt. il § 3.b).

Quesito: << Con le loro questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 debba essere interpretato nel senso che si possa ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online usi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita su detto mercato, senza il consenso del titolare del citato marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno. Essi si chiedono, in particolare, se sia rilevante a tal riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei loro prodotti, servizi complementari consistenti nel fornire assistenza per la presentazione dei loro annunci nonché nello stoccaggio e nella spedizione dei prodotti proposti sul medesimo mercato. In siffatto contesto, i giudici del rinvio si interrogano altresì sulla questione se occorra prendere in considerazione, eventualmente, la percezione degli utenti del sito Internet in questione.>>, § 23.

risposta:

1° passo: <<Pertanto, per accertare se un annuncio, pubblicato su un sito Internet di vendita online che integra un mercato online da un venditore terzo attivo su quest’ultimo, che utilizza un segno identico a un marchio altrui possa essere considerato parte integrante della comunicazione commerciale del gestore di detto sito Internet, occorre verificare se tale annuncio possa stabilire un nesso tra i servizi offerti da detto gestore e il segno in questione, per il motivo che un utente normalmente informato e ragionevolmente attento potrebbe ritenere che sia il suddetto gestore a commercializzare, in nome e per conto proprio, il prodotto per il quale viene utilizzato il segno in questione.>>, § 48.

<< Per quanto riguarda, in primo luogo, la modalità di presentazione di tali annunci, si deve ricordare che la necessità che gli annunci su Internet siano mostrati in modo trasparente è sottolineata nella legislazione dell’Unione sul commercio elettronico (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 95). Gli annunci pubblicati su un sito Internet di vendita online che integra un mercato online devono quindi essere presentati in modo da consentire a un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di distinguere facilmente le offerte provenienti, da un lato, dal gestore di tale sito Internet e, dall’altro, da venditori terzi attivi sul mercato online ivi integrato (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 94).

51      Orbene, la circostanza che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo i propri annunci e quelli dei venditori terzi e facendo apparire il proprio logo di noto distributore tanto sul suo sito Internet quanto su tutti i suddetti annunci, compresi quelli relativi a prodotti offerti da venditori terzi, può rendere difficile tale chiara distinzione e dare quindi all’utente normalmente informato e ragionevolmente attento l’impressione che sia il suddetto gestore a commercializzare, in nome e per conto proprio, anche i prodotti offerti in vendita dai menzionati venditori terzi. Pertanto, se detti prodotti recano un segno identico a un marchio altrui, tale presentazione uniforme è idonea a creare un collegamento, agli occhi di siffatti utenti, fra il segno in questione e i servizi forniti dal medesimo gestore.

  In particolare, quando il gestore di un sito Internet di vendita online associa alle varie offerte, provenienti da lui stesso o da terzi, senza distinzioni in funzione della loro origine, etichette quali «bestseller», «i più desiderati» o «i più regalati», al fine segnatamente di promuovere alcune di tali offerte, siffatta presentazione è idonea a rafforzare nell’utente normalmente informato e ragionevolmente attento l’impressione che i prodotti così promossi siano commercializzati da detto gestore, in nome e per conto proprio.>>, §§ 49-50.

2° passo:

< In secondo luogo, la natura e la portata dei servizi forniti dal gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online ai venditori terzi che propongono su tale mercato prodotti recanti il segno in questione, come quelli consistenti, in particolare, nel trattamento delle domande degli utenti relative a tali prodotti o nello stoccaggio, nella spedizione e nella gestione dei resi di detti prodotti, possono del pari dare l’impressione, a un utente normalmente informato e ragionevolmente attento, che questi stessi prodotti siano commercializzati da detto gestore, in nome e per conto proprio, e quindi creare un nesso, agli occhi di tali utenti, tra i suoi servizi e i segni che appaiono su detti prodotti nonché negli annunci dei menzionati venditori terzi>>, § 53.

Risposta finale:

<<l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 deve essere interpretato nel senso che si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l’impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.>>, § 54

Sul rischio di confondibilità tra marchi per servizi di Yoga

Si considerino i segg. marchi in conflitto:

anteriorità

e

marchio successivo chiesto in registrazione

Ebbene, Trib. UE 18.01.2023, T-443/21, conferma l’ufficio ammisnitgrativo nella decisione per cui non son confondibili (merceologicamente quasi uguali).

Disposizione governante la lite: art. 8.1.b reg. 2017/1001

§§ 42, 45, 48: consumatore di media attenzione o più che media.

Giudizio:

<< 116    In the present case, it has been established that the public to be taken into account for the purposes of examining the likelihood of confusion is the average non-English-speaking consumer in the European Union with a level of attention which varies from average to ‘above average’, depending on the category of services under consideration. That public is able to understand the meaning of the common word elements of the marks at issue. Furthermore, the services at issue in Class 41 covered by the mark applied for have been considered to be in part identical and in part similar to the services covered by the earlier mark in the same class. Furthermore, the signs at issue have been found to be visually similar to a low degree and phonetically and conceptually similar to an average degree. Lastly, it is apparent from the analysis carried out in paragraphs 110 to 113 above that the inherent distinctive character of the earlier mark is weak.

117    As a preliminary point, in accordance with the principle of the interdependence between the factors to be taken into consideration when examining the likelihood of confusion, it must be noted, as EUIPO rightly pointed out, that the ratio legis of trade mark law is to strike a balance between the interest which the proprietor of a trade mark has in safeguarding its essential function, on the one hand, and the interests of other economic operators in having signs capable of denoting their products and services, on the other (see, by analogy, judgment of 6 February 2014, Leidseplein Beheer and de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, paragraph 41).

118    It follows that excessive protection of marks consisting of elements which, as in the present case, have very weak distinctive character, if any, in relation to the services at issue could adversely affect the attainment of the objectives pursued by trade mark law, if, in the context of the assessment of the likelihood of confusion, the mere presence of such elements in the signs at issue led to a finding of a likelihood of confusion without taking into account the remainder of the specific factors in the present case.

119    It should be remembered that the visual, phonetic or conceptual aspects of the signs at issue do not always have the same weight and it is appropriate, in that global assessment, to take into account the nature of the services at issue and to examine the objective conditions under which the marks may appear on the market (see judgment of 26 June 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos v OHIM – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, not published, EU:T:2008:230, paragraph 49 and the case-law cited).

120    Thus, in accordance with the case-law cited in paragraph 119 above, in the present case, it must be held that, in view of the fact that the phonetic and conceptual similarities are based exclusively on word elements which are devoid of distinctive character, the clear visual differences between them have a greater impact in the global assessment of the likelihood of confusion.

121    In that regard, it should be borne in mind that, where the earlier trade mark and the sign whose registration is sought coincide in an element that is weakly distinctive with regard to the goods at issue, the global assessment of the likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 does not often lead to a finding that such likelihood exists (see, to that effect, judgment of 18 June 2020, Primart v EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, paragraph 53 and the case-law cited).

122    In those circumstances, it must be held that, in the context of a global assessment of the likelihood of confusion, having regard to the weak distinctive character of the common elements ‘yoga alliance’, the presence of figurative elements which are visually very different will enable the average consumer to make a clear distinction between the marks at issue, even for the part of the relevant public with an average level of attention, despite the identical or similar character of the services at issue. That is all the more true for the part of the relevant public with an above average level of attention. Accordingly, it follows that the Board of Appeal’s error in relation to the level of attention of the relevant public in respect of the ‘educational’ services found in paragraph 50 above cannot have a decisive effect on the outcome of the global assessment of the likelihood of confusion.

123    It follows from all the foregoing considerations that the Board of Appeal correctly concluded that there was no likelihood of confusion on the part of the relevant public as regards the fact that the services at issue may come from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings>>.

Insufficiente affinità merceologica tra abbigliamento ed orologi di lusso: non raggiuntra la prova dell’abuso di notorietà o del danno ad essa

Trib. UE 18.01.2023, T-726/21, Rolex SA c. EUIPO-PWT A/S  nell’opposizione di Rolex (alta orologeria)  contro marchio simile per abbigliamento.

marchio dell’istante
anteriorità 1 dell’opponente Rolex

e

anteriorità 2 dell’opponente ROlex

<< it has already been held that jewellery and watches, even precious stones, one the one hand, and items of clothing, on the other, could not be regarded as similar (see, to that effect, judgments of 24 March 2010, 2nine v OHIM – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, not published, EU:T:2010:115, paragraph 33 and the case-law cited, and of 10 October 2018, Cuervo y Sobrinos 1882 v EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T‑374/17, not published, EU:T:2018:669, paragraph 35 and the case-law cited). (…)

In addition, it must be pointed out that the fact that the goods at issue may be sold in the same commercial establishments, such as department stores, is not particularly significant, since very different kinds of goods may be found in such shops, without consumers automatically believing that they have the same origin (see, to that effect, judgment of 2 July 2015, BH Stores v OHIM – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, paragraph 83 and the case-law cited).>>, §§ 25 E 31.

Sullo sfruttamento della e/o sul danno alla rinomanza:

<< 42   In order to benefit from the protection introduced by the provisions of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, the proprietor of the earlier mark must, first of all, adduce proof, either that the use of the mark applied for would take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark, or that it would be detrimental to that distinctive character or that repute (see, by analogy, judgment of 27 November 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, paragraph 37).

43      In that regard, although the proprietor of the earlier trade mark is not required to demonstrate actual and present injury to its mark for the purposes of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, it must, however, prove that there is a serious risk that such an injury will occur in the future (judgment of 4 March 2020, Tulliallan Burlington v EUIPO, C‑155/18 P to C‑158/18 P, EU:C:2020:151, paragraph 75; see also, by analogy, judgment of 27 November 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, paragraph 38).

44      The Board of Appeal noted that, in order to demonstrate the existence of one of the types of injury referred to in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, the applicant had not submitted observations to it, but that, before the Opposition Division, it had argued that the intervener could take unfair advantage of the degree of recognition of the earlier composite mark on account of the fact that the signs at issue were almost identical and the immense reputation acquired by the earlier marks, which allegedly convey images of prestige, luxury and an active lifestyle. It found that, by those arguments, the applicant had in fact merely referred to the wording of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, without submitting any coherent arguments as to why one of such injuries would occur. The Board of Appeal inferred from this that no injury referred to in that provision was established>>.

Le criptovalute presenti nei conti aperti con Celsius apaprtengono a questa e non al titolare del conto (il contratto parla chiaro!)

Così il UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 4 gennaio 2023 in sede fallimentare n° Case No. 22-10964 (MG), CELSIUS NETWORK LLC, et al., giudice Glenn

<<The issues before the Court are (a) whether the Terms of Use are a contract by which
complete title and ownership of Earn Assets transferred from Account Holders to Celsius when
the Account Holders deposited cryptocurrency in their Earn Accounts; and (b) if so, whether the
Debtors may sell stablecoins in the ordinary course of business or outside the ordinary course of
business.
For the reasons detailed below, the Court finds, on the evidence before it, that the Terms
of Use formed a valid, enforceable contract between the Debtors and Account Holders, and that
the Terms unambiguously transfer title and ownership of Earn Assets deposited into Earn
Accounts from Accounts Holders to the Debtors. The Court also finds that stablecoins, like
other Earn Assets, are property of the Estates and the Debtors may sell the stablecoins outside of
the ordinary course of business to provide liquidity for these Chapter 11 proceedings>>.

Che poi precisa:
<<To be clear, this finding does not mean holders of Earn Assets will get nothing from the
Debtors.26 Account Holders have unsecured claims against the Debtors in dollars or in kind
(depending on the terms of any confirmed plan). The amount of allowed unsecured claims is
subject to later determination in this case (through the claims allowance process) and may
potentially include damages asserted by Account Holders, including breach of contract, fraud or
other theories of liability>>

V. pagina del sito web della corte (link  a fondo pagina) e link diretto al pdf della  sentenza.