Attività giurisdizionale e trattamento dati (art. 55 par. 3 GDPR) : arrivata la decisione della Corte di Giustizia

Viste le conclusioni dell’avvocato generale , arriva ora la setnenza della Corte di Giustizia sul se l’accesso dei giornalisti al fascicolo processuale sia escluso dalla data protecion cop,mune ex art. 55/3 GDPR.

Si tratt di Corte di Giustizia 24.03.2022, C‑245/20 .

E la decisione è nel senso già sugerito dal’lAG:

<<L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali», ai sensi di tale disposizione.>>

Attività giurisdizionale e trattamento dati: sull’art. 55 par. 3 GDPR

SEcondo l’art 55.3 GDPR <<le  autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali>>.

Il concedere l’accesso agli atti ad un giornalista da parte di un giudice, secondo quanto previsto dall’l’ordinamento olandese, rientra nella fattispecie regolata da  tale disposizione e cioè nel concetto di trattamento effettuato da un autorità giusdizionale in sede di ius dicere?

In particolare il giudice a quo chiede:

<< «1)      Se l’articolo 55, paragrafo 3, del RGDP debba essere interpretato nel senso che si può considerare rientrante tra i “trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali” la possibilità, offerta da un organo giurisdizionale, di prendere visione di atti processuali in cui figurano dati personali, possibilità che viene concessa mettendo a disposizione di un giornalista copie degli atti processuali in parola, come descritto nella presente ordinanza di rinvio.

1a)      Se sia rilevante per la risposta a tale questione se l’esercizio del controllo, da parte dell’autorità nazionale di controllo, su tale forma di trattamento dei dati incida sull’indipendenza del processo decisionale del giudice in fattispecie concrete.

1b)      Se sia rilevante per la risposta a tale questione la circostanza che, secondo l’organo giurisdizionale, la natura e la finalità del trattamento dei dati sia informare un giornalista al fine di metterlo in condizione di dare un migliore resoconto dell’udienza pubblica in un procedimento giurisdizionale, contribuendo così a tutelare l’interesse alla pubblicità e alla trasparenza della giustizia.

1c)      Se sia rilevante per la risposta a tale questione se il trattamento dei dati sia fondato su una esplicita base di diritto nazionale.>>

La risposta (al quesito sub a)  è condivisibilmente positiva per l’AG Bobek, nelle sue analitiche conclusioni 06.10.2021,  C-245/20, X-Z c.   Autoriteit Persoonsgegevens .

Molto interessanti le affermazioni finali, § 117 ss ., sub D), circa il rapporto tra  data protection e l’attività giurisdizionale