Giuste le Conclusioni 27.03.2025 dell’AG Emiliou in PMJC sas c. [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS , C-168/24 .
<< Alla luce delle suesposte considerazioni e d’accordo con le posizioni espresse dal governo francese e dalla Commissione, ritengo che l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore con la motivazione che esso è usato, successivamente alla cessione, in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più. Inoltre, ritengo che, per determinare se tale uso di un marchio debba essere considerato ingannevole, ai sensi di tali disposizioni, debba risultare dalle prove addotte che il marchio di cui trattasi non può più svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, in particolare perché il comportamento del suo titolare crea effettivamente, nella mente del pubblico destinatario, la falsa impressione di un’associazione tra i prodotti contrassegnati dal marchio e il creatore, o quando l’uso del marchio comporta un rischio sufficientemente grave di tale inganno, e qualora non ci si possa più ragionevolmente aspettare che il pubblico destinatario non presuma che il creatore di cui trattasi abbia partecipato all’ideazione degli specifici prodotti contrassegnati dal marchio>>.
La norma considerata è l’art. 12.2.b) dir. 2008/95, non più in vigore.