Gli utili (anzi i dividendi) societari non sono quiparabili ai frutti civili ex art. 1148 cc

Precisazioni sul tema da CASs. iv., Sez. II, Sent., (data ud. 03/12/2025) 26/12/2025, n. 34221, rel. Mocci, nel caso Parmalat – Centrale del latte di Roma.

<<Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è
frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le
eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente,
non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento
di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata
dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà
stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice
aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva
deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari – in sede approvativa del
bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’ interesse della stessa società (Sez.
1, n. 2020 del 29 gennaio 2008).
Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non
possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono
invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso.
Ed anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i
quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell’ immobile che si sarebbe potuto concedere ad
altri, non corrispondono agli utili ricavati dall’esercizio nell’ immobile di una impresa commerciale, in
quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell’ impresa, cioè il prodotto
che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale (Sez. 2, n. 1528 del
21 febbraio 1985). Il concetto di frutti civili come corrispettivo del godimento della res è stato invece
recentemente ribadito da Sez. 2, n. 31105 dell’8 novembre 2023 e da Sez. 2, n. 17876 del 3 luglio 2019.
In definitiva, l’art. 1148 c.c. non può essere applicato al caso di specie, giacché i dividendi non sono
conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione
e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio
dell’attività d’ impresa, che poi la società decida di distribuire, il che testimonia, ancor una volta,
l’assenza per essi del requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o
naturali che siano.>>

La realizzazione illegittima di manufatti sull’immobile da parte del promesso acquirente (in un preliminare ad esecuzione anticipata) non costituisce interversione del possesso

Interessante precisazione, circa un dubbio che effettivamente potrebbe sorgere, da parte di CAss. sez 2 del 13.10.2025 n. 27.326, rel. Oliva: la realizzazione di opere illegittime, perchè in violazione del preliminare, da parte del promissario acquirente non costituisce  di per sè interversione della detenzione in possesso e cioè  non integra l’opposizione, di cui all’art. 1141 cc.

<<Le opere da essi eseguite sul fondo, dunque, sono state ritenute dal giudice di merito funzionalmente connesse al suo progettato acquisto, e non idonee, di per sé, a dimostrare una interversione della detenzione in possesso. Sotto questo profilo, la statuizione della Corte distrettuale è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Poiché l’interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell’animus sibi habendi, tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (, Rv. 573965; negli stessi termini, cfr. anche , Rv. 587753; , Rv. 599249; , Rv. 613210; , Rv. 648535; , Rv. 655670)>>.