Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 giugno 2026 n. 18811 – Pres. Orilia, Cons. Rel. Picaro:
<<In tema di successione testamentaria, ove siano prodotti due testamenti olografi del medesimo de cuius, il testamento posteriore, una volta accertatane l’autenticità all’esito del giudizio di querela di falso incidentale, prevale sul precedente limitatamente alle disposizioni con esso incompatibili, ai sensi dell’art. 682 c.c., senza necessità di una revoca espressa. Ne consegue che, qualora il primo testamento abbia istituito un solo erede e il successivo abbia diversamente regolato la devoluzione dei beni ereditari, attribuendo cespiti e denaro a più beneficiari, la successione deve essere regolata secondo la volontà testamentaria più recente, restando assorbite le domande fondate sull’efficacia esclusiva del testamento anteriore, ove non sia dimostrata la falsità materiale del testamento successivo.>>
(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)