Sul dies a quo della prescrizione (ordinaria e presuntiva) del credito dell’avvocato:

Cass. sez. II, 03/02/2026 n.  2.222, rel. Cavallari, per la quale l’art. 2957.2 cc si applica anche alla prescrizione ordinaria. Si trattava di credito da attività  difensiva prestata davanti al giudice amministrativo.

<<Il controricorrente, raggiunto dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente principale, ha eccepito la prescrizione ordinaria e non quella presuntiva.

Questo non esclude, però, che, per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass. 2275 del 1974; Cass. 17924 del 2023).

L’art. 2957, comma 2, c.c. prescrive che “Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”.

Questa disposizione mira a fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile e individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione, a seconda che l’affare sia o meno concluso.

Per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli altri dall’esecuzione dell’ultima prestazione (Cass. 4075 del 1975; Cass. 6033 del 1987; Cass. 12326 del 2001; Cass. 13374 del 2004; Cass. 13401 del 2015; Cass. 275 del 2021).

Fra gli affari definiti il codice include tre distinte figure, che richiamano sia la conclusione giudiziaria della vicenda sia ipotesi nelle quali il rapporto fra difensore e cliente si conclude al di fuori dal processo.

In generale, non può dirsi a priori quando una lite debba ritenersi decisa, trattandosi di una quaestio facti la cui soluzione è strettamente connessa al contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico al difensore e al suo sviluppo concreto.

Di certo, per decisione della lite deve intendersi la definizione della causa, pure in rito, con sentenza passata in giudicato (o altro provvedimento definitivo), ma in giurisprudenza e in dottrina l’affare si considera terminato, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, non solo nei casi espressamente previsti nell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest’ultimo dell’esercizio della professione, l’estinzione del processo (come, ad esempio, per la mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo) o la rinuncia al mandato (Cass. n. 965 del 1964; n. 7281 del 2012; n. 40626 del 2021; Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023).

D’altronde, se rilevasse esclusivamente il momento della formale chiusura in via definitiva del processo, non si spiegherebbe su quale fondamento verrebbero assimilate tra di loro, al fine voluto dalla legge, la decisione della lite per sentenza passata in giudicato e la perenzione o l’estinzione del processo e, in definitiva, la revoca del mandato e la conciliazione.

Più in generale, la prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo (Cass., Sez. 3, n. 7281 dell’11 maggio 2012).

La giurisprudenza è, dunque, costante nel dare rilievo, in generale, agli eventi che, comunque, realizzano l’interesse del cliente e concludono il rapporto con il difensore, rendendone normalmente inutile la prosecuzione.

L’elenco di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è, allora, tassativo e chiuso. Concorrono ad integrarlo, piuttosto, tutte le vicende che, in maniera univoca, possono indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il mandato professionale.

Vi sono, poi, gli affari non conclusi, in ordine ai quali la prescrizione decorre dall’esecuzione dell’ultima prestazione.

In particolare, si è fatto notare che proprio ove il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia, ossia quando l’avvocato non svolga più prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al medesimo rapporto col cliente, si giustifica la distinta previsione di decorrenza della prescrizione, “per gli affari non terminati”, dall’ultima prestazione, non trovando, altrimenti, tale norma mai applicazione, nel senso che la prescrizione dovrebbe decorrere sempre dalla decisione della lite, dall’estinzione del processo, dalla conciliazione delle parti, dalla revoca o dalla rinuncia relative al mandato (revoca e rinuncia che sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il verificarsi delle quali, quindi, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni: Cass., Sez. 3, n. 23324 del 18 dicembre 2012), dalla morte del cliente o dell’avvocato o dalla cessazione da parte dello stesso dell’esercizio della professione (Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023)>>.

L’accertamento della società di fatto , tra occultamento ed apparenza

Cass. sez. I, 21/04/2026 n. 10.480, rel. D’Aquino:

<<6. Il secondo motivo è poi infondato nella parte in cui deduce l’inesistenza della ‘società di fatto occulta’. La giurisprudenza di questa Corte ritiene l’esistenza della società di fatto non riconoscibile per i terzi (altrimenti detta “occulta”) nei casi in cui si accerti che – a fronte della spendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di un imprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) – l’attività economica svolta da costui sia riferibile a un soggetto collettivo (società di fatto o irregolare), distinto dall’imprenditore individuale (Cass., n. 36378/2023), nell’ambito della quale i soci che non spendono il nome dell’attività ne condividono, tuttavia, il rischio, benché l’attività sia – ma solo apparentemente – svolta dal soggetto già dichiarato insolvente.

7. Ciò che contraddistingue la società di fatto non riconoscibile è -secondo osservazione dello stesso ricorrente – l’accertata esistenza di un “fondo comune”, ossia la “partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270e 2305 c.c.)”, che attribuisce solidità alla decisione di condivisione del rischio, a fronte del fatto che “le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio” (Cass., n. 14365/2021; conf. Cass., n. 204/2024; Cass., n. 6030/2021; Cass., n. 17925/2016; Cass., n. 10107/2016).

8. Si tratta di fenomeno economico “alternativo” (diversamente da quanto deducono i ricorrenti) rispetto a quello della società irregolare apparente (Cass., n. 14580/2011; Cass., n. 16829/2013; Cass., n. 11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni “l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società” (Cass., n. 24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass., n. 27541/2019; Cass., n. 4385/2023).

9. Nella specie, la sentenza impugnata ha proprio accertato che le condotte di collaborazione dei ricorrenti con l’imprenditore (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) sono state sufficientemente e inequivocamente indizianti di tutti gli elementi del rapporto societario, quali garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concessione in comodato gratuito di un immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa, estinzione dei debiti bancari per intervenuti pagamenti con mezzi propri, attività che denotano l’assunzione e la condivisione dell’unico rischio di impresa e di messa a disposizione di mezzi (fondo comune) come l’apporto immobiliare, quale bene

strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Con giudizio in fatto qui immune da censure, la sentenza impugnata ha accertato che si tratta di attività che si collocano ben oltre l’affectio familiaris e il ruolo di meri collaboratori familiari, assurgendo – in virtù della loro sistematicità -ad attività di sostegno all’attività di impresa e di assunzione del rischio di impresa. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.>>

Criteri per decidere se l’accollo è interno o esterno

Cass. sez. II, 09/02/2026 n. 2.855, rel. Picaro, sull’argomento, oggetto frequente  di dubbi interpretativi per troppo veloce redazione del contratto costitutivo (di solito, come nel caso, transattivo).

Fatti di causa:

<<A conferma del fatto che le frasi sottolineate non fossero univocamente indicative della natura di accollo interno della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, l’ordinanza impugnata, al quinto capoverso di pagina 3, ha attribuito rilievo ermeneutico nel senso dell’esclusione dell’accollo esterno a quattro elementi, che non sono però affatto richiesti dall’art. 1273 cod. civ. per come interpretato da questa Corte, ed esattamente:

a) al fatto che la convenzione non conteneva alcuna espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo rendendo irrevocabile la stipulazione in loro favore e facendo insorgere il loro diritto a pretendere l’adempimento nei confronti degli accollanti Se.Fi.;

b) al fatto che non c’era stata alcuna notifica dell’accollo all’avvocato Fe.Si. con richiesta di aderirvi, essendovi stata solo una comunicazione dell’accollo a scopo informativo al suddetto professionista da parte dell’avvocato Del Vecchio, legale della Le.El., la quale ultima aveva tutto l’interesse a resistere alle richieste di pagamento a lei inoltrate dall’avvocato Fe.Si.;

c) alla mancata indicazione dei nominativi dei creditori ai quali si riferivano i debiti della Le.El. oggetto di accollo da parte dei Se.Fi.;

d) alla mancata indicazione degli importi dei crediti interessati dall’accollo>>

Valutazione in diritto della SC:

<<Per contrastare l’attribuita rilevanza dei suddetti elementi, il ricorrente ha richiamato quella giurisprudenza minoritaria di questa Corte (Cass. 24.5.2004 n. 9982), criticata dalla dottrina prevalente, secondo la quale l’accollo interno potrebbe venire in rilievo, data la struttura di contratto a favore di terzo attribuita dall’art. 1273 comma 1 cod. civ. all’accollo, solo quando nella convenzione di accollo sia espressamente ed inequivocamente esclusa la produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato e la possibilità per gli stessi di aderirvi.

Non ritiene però questa Corte, che possa essere ravvisata una sorta di presunzione a favore della qualificazione della convenzione di accollo come contratto tipico di accollo esterno, per il mero fatto che nella convenzione non sia inserita un’espressa clausola di esclusione della produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato.

Il modello tipizzato nell’art. 1273 comma 1 del nostro codice civile di accollo è effettivamente quello dell’accollo esterno, che può essere cumulativo, o liberatorio, a seconda che aggiunga, o sostituisca l’obbligazione dell’accollante a quella dell’accollato, strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in quanto il terzo accollatario può aderirvi rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di non liberare, o di liberare dalle obbligazioni l’accollato.

L’accollo esterno è caratterizzato dalla totale estraneità del creditore dell’accollato (accollatario) sia come contraente originario, che in virtù di successiva sua adesione all’atto genetico (convenzione tra debitore accollato e terzo accollante) ed al rapporto da quello generato, e dalla finalità perseguita dai contraenti di tenere indenne il debitore dal peso economico del debito, finalità realizzabile dal terzo (accollante) effettuando direttamente la prestazione a favore del terzo creditore, fornendo al debitore la provvista per l’adempimento, o rimborsandolo per le somme pagate (vedi Cass. 9.4.1990 n.2943; Cass. 17.12.1984 n. 6612; Cass. 24.2.1982 n. 1180).

Le parti, tuttavia, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono anche optare per l’accollo interno, produttivo di effetti obbligatori solo tra loro, contratto che ha natura atipica, e non ha ricevuto una specifica disciplina codicistica, perché già in base alle norme generali sul contratto atipico che persegua interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 comma 2 cod. civ.) e sulla sua efficacia limitata alle parti (art. 1372 cod. civ.), l’accollante e l’accollato possono pattuire che il primo si faccia carico delle obbligazioni verso terzi di quest’ultimo, purché creditore terzo e credito dello stesso siano determinati, o determinabili, senza che si ponga la questione richiedente la specifica disciplina dell’art. 1273 comma 2 cod. civ., relativa alla produzione dell’effetto nei confronti di un terzo estraneo al contratto.

Pertanto, va affermato il principio di diritto per cui: “quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario” >>.

L’assemblea condominiale non può delegare al Consiglio di Condominio il potere deliberativo di spesa (nemmeno per delibere specifiche e cioè una tantum, direi)

Cass. sez. II, 21/07/2025 n. 20.541, rel Scarpa, con insegnamento di una certa importanza, visto che nella pratica invece non mancano deleghe di facoltà decisionale da parte dell’assemblea al Consiglio in oggetto:

<<Il comma 2 dell’art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, consente all’assemblea di nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. La stessa norma precisa che il consiglio di condominio ha “unicamente funzioni consultive e di controllo”, essendo l’organo votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei grandi complessi immobiliari dotati di molteplici strutture comuni. Già, tuttavia, prima della Riforma del 2012, o comunque in fattispecie sottratte ratione temporis alla vigenza del nuovo art. 1130-bis c.c., questa Corte aveva affermato che l’assemblea condominiale – atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1135 c.c. – può certamente deliberare la nomina di una commissione di condomini (cui equivale il “consiglio di condominio”) con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori, ma le decisioni di tale più ristretto consesso condominiale sono vincolanti per tutti i condomini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni (quale, nella specie, l’attribuzione dell’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.) non sono delegabili ad un gruppo di condomini (proprio con riferimento al consiglio di condominio ex art. 1130-bis, comma 2, c.c., Cass. n. 7484 del 2019, non massimata; si vedano anche Cass. n. 23903 del 2016; Cass. n. 10865 del 2016). Il consiglio di condominio non può, dunque, esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili, giacché la maggioranza espressa dal più ristretto collegio è comunque cosa diversa dalla maggioranza effettiva dei partecipanti, su cui poggiano gli artt. 1135,1136 e 1137 c.c. ai fini della costituzione dell’assemblea, nonché della validità e delle impugnazioni delle sue deliberazioni.

La determinazione dell’oggetto delle opere di manutenzione straordinaria (e cioè degli elementi costruttivi fondamentali delle stesse nella loro consistenza qualitativa e quantitativa), la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini, rientrano, pertanto, nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.>>

Doppia firma ex ar.t 1341 c. 2 cc solo se si tratta di contratto predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti

Cass. sez. II, 14/02/2026  n. 3.287, rel. Caponi, circa la predisposizione di una serie di contratti di appalto da parte del committente per la costruzione di una specifica nave:

<<L’art. 1341 c.c. subordina l’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie alla sussistenza di un duplice presupposto: (a) la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti; (b) la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti.

I due presupposti sono distinti. La mera predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale è di per sé insufficiente a giustificare l’applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341e 1342 c.c., occorrendo che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti.

In tema di condizioni di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. n. 7605/2015, n. 17073/2013, per tutte).

Il principio è stato enunciato anche con riferimento alla fattispecie, assimilabile a quella in esame, del committente che predisponga un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti alla realizzazione di un’opera. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha affermato che la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 26333/2011)>>.

La decisione è magari anche esatta, tranne che non distingue tra il dettato dell’art. 1341 c.1 e quello dell’art. 1342. Solo il secondo esplicita il requisito della predisposizione per regolare uniformemente futuri rapporti contratuali, mentre al caso sub iudice la SC applica la prima norma.  Forse ci si può arrivare anche per questa, ma servirebbe un ragionamento ad hoc, da esplicitare.

Doveri di data protection del titolare di piattaforma di marketplace on line, doveri che non vengono inibiti dal safe harbour ex dir. 2000/31

Interessanti questioni decise dalla CG 02.12.2025, C-492/23, X c. Russiamedia Digital+1,  concernenti il mancato blocco di un annuncio lesivo della privacy comparso sulla piattaforma www.public24.ro della Russmedia Digital.

Le quattro questioni sollevate dal giudice di appello rumeno:

«1)      Se gli articoli da 12 a 14 della [direttiva 2000/31] si applichino anche a un prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento, il quale sostiene che il suo ruolo nella pubblicazione degli annunci degli utenti è puramente tecnico (messa a disposizione della piattaforma), ma che, attraverso i termini e le condizioni generali di utilizzo del sito, indica di non rivendicare un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, conservando però il diritto di utilizzare i contenuti, incluso copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza aver bisogno di un motivo in tal senso.

2)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’] informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l’annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l’annuncio.

3)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare previamente il contenuto degli annunci spediti da utenti, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.

4)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), degli articoli 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto ad applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la ridistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite».

Risposta alla seconda e terza questione :

“L’articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli da 24 a 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto, prima di pubblicare gli annunci, e mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

–        ad individuare gli annunci che contengono dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento;

–        a verificare se l’utente inserzionista che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili figurano in tale annuncio e, in caso contrario,

–        a rifiutare la pubblicazione di quest’ultimo, a meno che tale utente inserzionista possa dimostrare che la persona interessata ha prestato il proprio consenso esplicito affinché i dati in questione siano pubblicati in tale mercato online, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o che sia soddisfatta una delle altre eccezioni previste da tale articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j)”.

Risultato quasi scontato, alla luce degli artt 24-26 GDPR.

Riposta alla quarta questione:

“l’articolo 32 del RGPD deve essere interpretato nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire che annunci ivi pubblicati e contenenti dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, siano riprodotti e illecitamente pubblicati su altri siti Internet”.

Idem come sopra.

Risposta alla prima questione:

l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 e l’articolo 2, paragrafo 4, del RGPD devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, non può invocare – a fronte di una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, e dagli articoli da 24 a 26 e 32 di tale regolamento – gli articoli da 12 a 15 di detta direttiva relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari“.

Era la questione più interessante. Il suo esito però non soprende: il safe harbor UE ex dir. 2000/31 riguarda la responsabilità per fatti altrui (dell’utente), non del provider. Qui invece le censure di negligenza organizzativa riguardano la condotta di quest’ultimo.

Sulla condominalità di porzioni immobiliari, che non sono a servizio comune e non rientrano nell’elenco ex art. 1117 cc

Cass. sez. II, 14/04/2026 n. 9.465, rel. Cavallari, sul quando possa essere condominiale una porzione non rientrante nell’elenco di cui all’art. 1117 cc perchè non svolgente funzione utile a più condomini: i) quando è detto nel regolamento condominiale, predisposto dal costruttore, iniziale unico proprietario (e sia trascritto e quindi diventi opponibile agli aventi causa); ii) quando i proprietari così pattuiscano, cioè quando uno metta in comunione con altri detta porzione.

<<Indubbiamente, vi sono dei precedenti di legittimità, i quali hanno ammesso che, con il regolamento di condominio, anche se predisposto dal costruttore dell’edificio (regolamento c.d. esterno), poteva essere attribuita la comproprietà di una o più cose non incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c. a tutti i condomini o soltanto a quelli cui appartenevano alcune determinate unità immobiliari. Se un siffatto regolamento, contenente un atto che costituisce la comunione di uno o più beni, sia stato regolarmente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, esso è, poi, opponibile a tutti coloro che acquistino successivamente le varie unità del fabbricato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 15794 dell’11 novembre 2002; Cass., Sez. 2, n. 4432 del 21 febbraio 2017). Inoltre, come osservato in giurisprudenza, può ravvisarsi una comunione volontaria immobiliare, conseguente ad un accordo delle parti, sia quando più soggetti mettono in comune immobili già di rispettiva proprietà individuale, sia, ad esempio, in caso di comunione a formazione progressiva, allorché, con distinti atti di alienazione, si vendono a più soggetti singole parti di un immobile, obbligando gli acquirenti a lasciare in comune alcune parti residue. In tale ultima eventualità, non si riscontra una espressione di volontà degli acquirenti di costituire la comunione e la stessa comunione non è causa del contratto, quanto automatica conseguenza del fatto che l’acquisto del diritto reale su una cosa (atto a causa traslativa) è stato compiuto da più persone (Cass., Sez. 2, n. 10370 del 20 aprile 2021).

Caratteristica di tutti questi atti è l’obbligo che siano redatti per iscritto a pena di nullità>>.

Andando ai fatti di causa:

<<Pertanto, ove, come nella specie, voglia ravvisarsi un titolo idoneo ad attribuire a tutti i condomini la comproprietà di un tetto che, nel contesto di un condominio orizzontale, assolve unicamente alla funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari e, dunque, non è incluso tra le parti elencate nell’art. 1117 c.c., occorre accertare o che tutti i condomini abbiano acquistato individualmente con i rispettivi atti una quota di tale bene, oppure che siffatta comunione abbia un vero e proprio titolo costitutivo contrattuale, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., il quale abbia comportato il trasferimento del diritto dal patrimonio del singolo a quello soggettivamente collettivo. In quest’ultima eventualità, la nuova situazione giuridica di contitolarità concordemente voluta dalle parti deve, allora, discendere dalla inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini nella forma scritta essenziale. Ne deriva che non può valere a dare luogo ad un contratto o ad un fatto costitutivo di una comunione immobiliare il titolo che si limiti a richiamare un regolamento condominiale in cui si riconosce la proprietà comune di alcuni beni genericamente determinati in un elenco, anche con rinvio alla planimetria allegata, beni, peraltro, nemmeno tutti inequivocamente individuabili nell’ambito di un condominio orizzontale (quali, ad esempio, per quel che rileva, i tetti e i lastrici solari), essendo necessario piuttosto, che risulti dal documento scritto la manifestazione specifica di volontà di concludere il contratto medesimo. Qualora detta manifestazione di volontà costitutiva del regime di comunione di beni immobili, individuati nella loro consistenza e localizzazione, non si possa obiettivamente riscontrare nel documento che viene invocato quale atto scritto richiesto per la formazione del contratto, non deve farsi luogo ad alcuna ulteriore indagine ermeneutica, perché attraverso quest’ultima va ricercato il contenuto soltanto di quei contratti dei quali già risulti l’esistenza e la validità per il concorso di tutti i requisiti prescritti dalla legge (Cass., Sez. 2, n. 10370 del 20 aprile 2021).

Nella controversia in questione, il giudice del merito non ha verificato, in primo luogo, se vi fossero particolari ragioni per le quali il lastrico in questione potesse essere ricondotto, in concreto, nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c., nonostante, in astratto, non vi rientrasse, attesa la natura orizzontale del condominio, essendosi limitato a verificare la sola destinazione o meno dell’area a giardino o verde dell’area.

Inoltre, non ha accertato se il titolo teoricamente istitutivo della comunione reclamata avesse un contenuto sufficientemente specifico sì da consentirne la costituzione>>.

E’ inammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità (la quale è atto a forma solenne)

Così la Cass,. sez. 5 tribut. 21/03/2026 n. 6.803, rel. Balsamo, che quasi di sfuggita ricorda una regola importante nella pratica:

<<6.1. La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 del codice civile. L’effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l’art. 519, già richiamato, richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa “deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. n. 4274 del 2013). 1350, n. 13, cod. civ. (Sez. 2, Sent. Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).

6.2. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 c.c. (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003; Cass. n. 37927/2022; Cass. 06/10/2022, n. 29146). È stato, difatti, enunciato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia (Cass. Se. 2 n. 15301/2025, Sez. 2 28-12-2022 n. 37927, Cass. Sez. 3 192-2014 n. 3958, Cass. Sez. 2 12-10-2011 n. 21014, Cass. Sez. 3 29-3-2003 n. 4846).

6.3. Pertanto (art.525 cc) il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che, a detta del ricorrente, risulterebbe essersi verificata nel caso in esame per l’effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato (Cass. 18/04/2012, n. 6070); resta comunque, come detto, la inammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia.>>

Safe harbour a Meta per “difettosità” nella progettazione di Instagram (induzione al suo uso compulsivo) ? Non spetta, dice la Corte Suprema del Massachusetts

Il prof. Eric Goldman ci riferisce della sentenza Massachusetts Supreme Court COMMONWEALTH vs. META PLATFORMS, INC, 10 aprile 2026, SJC-13747, sulla pretese pratiche commerciali sleali di Meta consistenti nella manipolazione psicologica degli utenti IOnstagram

The Commonwealth alleges that Meta
Platforms, Inc., and Instagram, LLC (collectively, Meta),
engaged in unfair business practices by designing the Instagram
platform to induce compulsive use by children, engaged in
deceptive business practices by deliberately misleading the
public about the safety of the platform, and created a public
nuisance by engaging in these unfair and deceptive practices.
Meta moved to dismiss the complaint, arguing, inter alia, that
§ 230 of the Communications Decency Act of 1996 (CDA), 47 U.S.C.
§ 230 (§ 230), barred the claims.

Beh, dice la SC, il safe harbour ex § 230 of the Communications Decency Act of 1996 (CDA), 47 U.S.C. (“(c) (1) Treatment of publisher or speaker – No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider“) non si applica : infatti qui la condotta censurata appartiene solo a Meta, mentre la norma richiede che si tratti di informazione illecita proveniente da  terzi, non dall’editore.

In particolare:

c. Unfair business practices (count I). The unfair
business practices claim does not seek to hold Meta liable based
on the content of the information Meta publishes and as such
does not meet the content element. The challenged design
features (e.g., infinite scroll, autoplay, IVR, and ephemeral
content) concern how, whether, and for how long information is
published, but the published information itself is not the
source of the harm alleged. Instead, the claim alleges that the
features themselves induce compulsive use independent of the
content provided by third-party users.
Meta contends that the unfair business practices claim
treats it as a publisher of third-party information because, in
the absence of third-party content, the design features could
not facilitate addiction in young users. But the fact that the
features require some content to function is not controlling;
instead, as discussed supra, to satisfy the content element, we
look to whether the claim seeks to hold Meta liable for harm
stemming from third-party information that it published. Here,
the unfair business practices claim does not; the Commonwealth
alleges that the features themselves prolong users’ time on the
platform, not that any information contained in third-party
posts does so. In this sense, the claim is indifferent as to
the content published.29 Consequently, the unfair business
practices claim in count I does not treat Meta as a publisher of
information, and § 230(c)(1) immunity does not apply.   (…)

Contrary to Meta’s argument, the fact that a claim concerns
publishing activities, including the use of algorithms in
connection with publishing activities, is not enough to bring
the claim within the immunity provided by § 230(c)(1).

La risposta è esatta, anche se, tutto sommato, al limite dell’ovvio.

Uguale sarebbe stata, applicando il nostro Digital Services Act reg. UE 2022/2065  (art. 6 Memorizzazione di informazioni – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: (…))

Impugnazione del testamento per falsità

Cass. Civ., Sez. II, ord. 23 marzo 2026 n. 6.906, rel. Criscuolo, sull’art. 606 cc:

In tema di impugnazione del testamento olografo per falsità, la parte che ne contesti l’autenticità deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della prova secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c.; tale onere permane anche qualora la parte opti per la proposizione della querela di falso, la quale, pur producendo un accertamento con efficacia erga omnes, non determina alcuna inversione del riparto probatorio.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento in ordine alla falsità della scheda testamentaria anche esclusivamente sulle conclusioni della consulenza grafologica d’ufficio, ove ritenute complete e satisfattive, senza che sussista l’obbligo di ammettere ulteriori mezzi istruttori, né di motivare espressamente l’adesione alle conclusioni del CTU in assenza di specifiche censure tecniche..

(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)