Il muro di contenimento non è muro di cinta ai fini della distanza tra costruzioni (artt. 873 e 878 cc)

Cass. sez. II, 09/03/2026 n. 5.244, rel. Oliva, con orientamento consolidato:

<<Inoltre, la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, sempre mediante richiamo della relazione del C.T.U., quanto al riscontro della differente altezza del muro oggetto di causa rispetto ai piani di campagna dei due fondi, con una variazione che la Corte capitolina, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico, ha ritenuto non naturale, ma realizzata artificialmente, mediante innalzamento del fondo di parte convenuta (A.A.).

Sotto questo profilo, peraltro, va considerato il principio secondo cui “Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall’ art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 22/01/2010, Rv. 611224; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 145 del 10/01/2006 , Rv. 585913 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 21/05/1997, Rv. 504571).

Anche la semplice accentuazione del dislivello naturale, dunque, comporta l’assoggettamento del muro atto a contenerlo alle norme in tema di distanze. Dal che deriva che il ragionamento dell’ausiliario, fatto proprio dal giudice di merito, è sufficiente a fondare la presunzione che la costruzione di cui è causa, per le sue concrete caratteristiche e per la verificata differenza dell’altezza del suolo del muro rispetto ai due fondi delle parti in causa, abbia alterato, o anche solo accentuato, il naturale dislivello tra gli stessi esistenti.

Ciò implica l’assoggettamento del manufatto al regime delle distanze, posto che “In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna – originariamente livellato sul confine tra due fondi – sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13628 del 04/06/2010, Rv. 613373; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9998 del 24/06/2003, Rv. 564496)>>.