In Corte di Giustizia 18.12.025, C-168/24 (nomi assurdamente oscurati!) così si legge:
” 35 Inoltre, al pari dell’origine geografica, che figura espressamente nelle disposizioni menzionate al punto 32 della presente sentenza, la paternità stilistica di un prodotto può, se del caso, costituire una caratteristica di tale prodotto che fa sorgere aspettative specifiche presso il pubblico. Pertanto, tale paternità rientra tra gli elementi sui quali il pubblico può essere «indotto in errore», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.
36 Tuttavia, come ha sostanzialmente esposto l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la circostanza che un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda sia sfruttato da un’impresa alla quale tale creatore non è ormai più legato non è sufficiente, di per sé, a giustificare la decadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 53). Infatti, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è consapevole del fatto che non tutti i prodotti contrassegnati da un marchio corrispondente al nome di un creatore sono stati necessariamente concepiti da quest’ultimo. [affermazione di dubbia esattezza; in linea di principio direi che è esatto l’opposto; inoltre la CG non adduce prove , ad es. sondaggi]
37 Pertanto, la decadenza ai sensi delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso concreto, l’esistenza di un inganno effettivo oppure di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54 e giurisprudenza citata).
38 Infine, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 risulta che la valutazione del carattere ingannevole del marchio nell’ambito di un procedimento di decadenza implica la presa in considerazione dell’uso che viene fatto di tale marchio dal titolare oppure con il consenso di quest’ultimo.
39 Dalle considerazioni che precedono discende che, nel caso di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda, un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, come interpretati nella giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, può eventualmente risultare da un errore del pubblico, indotto dall’uso che viene fatto di tale marchio dal suo titolare oppure con il suo consenso, quanto alla paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da detto marchio.
40 La questione se l’uso del marchio sia tale da indurre in errore il pubblico deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. La circostanza menzionata al punto 15 della presente sentenza, vale a dire la presenza, sui prodotti contrassegnati da marchi costituiti dal cognome di un creatore di moda, di elementi decorativi appartenenti all’universo creativo specifico di tale creatore e che viola i diritti d’autore di quest’ultimo può, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, costituire una siffatta circostanza rilevante, in quanto aumenta il rischio che il pubblico percepisca erroneamente la paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da tali marchi”.
Norma di riferimento: art. 20, lett. b), dir. 2436 del 2015 (da noi art,. 14.2 cod propr. ind)