Rimborso spese per migliorie sulla cosa comune a favore del condomino, che ne ha avuto il possesso esclusivo

Cass. sez. II, 03/11/2025  n. 29.035, rel. Fortunato:

<<La Corte di merito, pur ritenendo erroneamente applicabile l’art. 1150 c.c., ha riconosciuto al condividente non l’incremento di valore dell’immobile, ma il costo degli interventi ripartiti pro quota, il cui rimborso competeva al contitolare che li aveva sostenuti.

Il coerede o il comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, se non può invocare la disciplina dell’art 1150 c.c., che attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all’aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti apportati dal coerede.

Al momento dell’attribuzione delle quote l’apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 2974/1981, 12345/1991, 3247/2009; 9269/2008, n. 16206/2013; n. 5135/2019).

Dette migliorie e le spese di conservazione vengono a far parte, per il principio dell’accessione, al bene comune, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima e della determinazione delle quote oltre che nella liquidazione dei conguagli.

Questa Corte ha già avuto modo di escludere l’applicabilità dell’art. 1110 c.c., che consente il concorso nella spesa da parte del condividente solo in caso di trascuranza, allorquando il bene sia stato posseduto in via esclusiva da uno solo dei contitolari (in motivazione Cass. 19246/2021; Cass. 9269/2008; n. 5135/2019).>>