Responsabilità della P.A. per danni cagionati da impatto del vicolo con cane randagio

Cassazione civile sez. III, 20/11/2025, (ud. 18/11/2025, dep. 20/11/2025), n. 30.616 rel. Giraldi:

<<D’altra parte, la responsabilità della pubblica amministrazione [NB;: erano stati citati in giudizio il Comune e la ASL] per i danni causati da cani randagi resta soggetta al regime probatorio di cui all’art. 2043 c.c. e ciò implica che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. ‘La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno’ (Cass.16788/2025,18954/2017)>>.

“Esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo”, scrive la SC: prova molto difficile per il privato.