Breve (e banale) jingle ammesso alla registrazione come marchio sonoro dal Tribunale UE

Trib. UE 10.09.2025, T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), riconosce distintività al seg. marchio sonoro per servizi di trasporto facchinaggio magazzinaggio etc., riformando il giudizio reso in sede amministrativa: 

http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000018849003

 << 23  Occorre rilevare, al riguardo, che è già stato considerato che un segno sonoro caratterizzato da un’eccessiva semplicità e che si limitava alla mera ripetizione di due note identiche – nella fattispecie un suono che sarebbe assimilabile a una suoneria telefonica – non era idoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio di cui i consumatori potrebbero ricordarsi, di modo che questi ultimi non lo consideravano un marchio, a meno che non avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Marchio sonoro, T‑408/15, EU:T:2016:468, punto 51 e giurisprudenza citata).

24      Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, vari elementi consentono di ritenere che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di pregnanza consentano di dimostrare l’esistenza piuttosto che l’assenza di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 12 a 18.

25      Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore economico di cui trattasi nel caso di specie, è notorio che gli operatori presenti nel settore dei trasporti ricorrono sempre più a «jingle», vale a dire a brevi motivi sonori, al fine di modellare un’identità sonora riconoscibile dal pubblico, equivalente audio dell’identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Siffatti marchi sonori consentono altresì di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento, sia nelle sale degli aeroporti sia nelle banchine delle stazioni ferroviarie e stradali, a fini pubblicitari o in relazione a servizi correlati. Tali jingle, di cui la ricorrente ha fornito vari esempi (v. punto 5, settimo trattino, della decisione impugnata), consentono di attirare l’attenzione dei revisori in un ambiente che può talvolta essere rumoroso.

26      In secondo luogo, occorre rilevare che il marchio richiesto consiste in un suono di una melodia in cui si succedono quattro suoni percettibili diversi (v. punto 2 supra).

27      Il suono della melodia che compone il marchio richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi designati da tale marchio e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Infatti, tale suono non consiste in un rumore che si produce abitualmente durante l’utilizzo di servizi di trasporto, come, ad esempio, un rumore di passaggio di metropolitana o di treno, o un rumore di decollo di aereo. Del pari, non è dimostrato che il suono della melodia che compone il marchio richiesto sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un’opera originale.

28      In tale contesto, si può ritenere che il suono della melodia che compone il marchio richiesto abbia piuttosto lo scopo di fungere da jingle, vale a dire, come sottolinea giustamente la ricorrente, da sequenza sonora breve, incisiva e idonea come tale ad essere memorizzata. Del pari, si deve considerare che, nonostante la sua brevità, che è una caratteristica propria dei jingle e mira appunto a facilitarne la memorizzazione, il suono della melodia che compone il marchio richiesto intende attirare l’attenzione del pubblico sull’origine commerciale dei servizi oggetto di tale marchio, conformemente agli usi del settore dei trasporti.

29      Una siffatta valutazione è d’altronde confermata, come osserva la ricorrente, dalla prassi decisionale e dalle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO in materia di marchi sonori.

30      Pertanto, il suono della melodia che compone il marchio richiesto ha una durata simile a quello che compone il marchio dell’Unione europea sonoro dell’impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn AG, registrato con il numero 18800487 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO – eSearch>), e tale melodia, come quella che compone il marchio dell’Unione europea sonoro della Deutsche Bahn, non ha nulla a che vedere con i servizi di trasporto considerati. Le stesse osservazioni possono essere fatte al momento del confronto del marchio richiesto con quello dell’impresa che gestisce l’aeroporto di Monaco di Baviera, Flughafen München GmbH, registrato con il numero 17396102 e che può essere ascoltato attraverso il seguente collegamento ipertestuale (<EUIPO – eSearch>).

31      Parimenti, due «[e]sempi di marchi accettati», esposti nella parte B, sezione 4, capo 3, punto 15, delle direttive relative all’esame dinanzi all’EUIPO, che, pur non avendo valore vincolante, possono tuttavia costituire una fonte di riferimento quanto alla prassi dell’EUIPO in materia di marchi [v. sentenza dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punto 38 e giurisprudenza citata] sono pertinenti per valutare le caratteristiche del marchio richiesto. Infatti, tali esempi indicano che sono stati accettati due marchi sonori composti, rispettivamente, da una «[s]equenza di quattro tonalità diverse che cadono inizialmente sulla quarta tonalità prima di risalire e terminare sulla mediana» e da «due prime note più brevi “la”[,] meno potenti della nota successiva più lunga e più alta “do” (…)». Siffatte sequenze sonore possono essere avvicinate a quella che compone il marchio richiesto, che, secondo la commissione di ricorso, contiene quattro suoni percettibili.

32      Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili nonché delle diverse indicazioni fornite in passato dall’EUIPO quanto al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel concludere per l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto in quanto esso era «estremamente breve [(…) due secondi] e semplice [(…) quattro suoni percettibili]».

33      Una siffatta valutazione risulta erronea alla luce sia degli usi del settore interessato, per il quale è importante poter utilizzare il suono per consentire al pubblico destinatario di identificare i prodotti e i servizi di un’impresa e per definire in tal modo un’identità sonora riconoscibile, sia degli elementi che caratterizzano il marchio richiesto, il quale intende appunto agire presso detto pubblico come jingle breve e incisivo, idoneo ad essere memorizzato e ad indicare così l’origine commerciale dei servizi di cui trattasi, che saranno esclusivamente associati alla ricorrente. Sotto questo profilo, né la durata del marchio richiesto né la sua asserita «semplicità» o «banalità», la quale di per sé non impedisce che la melodia corrispondente possa essere riconosciuta, sono ostacoli sufficienti, in quanto tali, a giustificare l’assenza di qualsiasi carattere distintivo.

34      In terzo luogo, la commissione di ricorso incorre in un altro errore quando, per suffragare la sua valutazione secondo cui il marchio richiesto non aveva carattere distintivo, ha ritenuto che quest’ultimo avesse «semplicemente un ruolo funzionale».

35      Infatti, per quanto riguarda i servizi di trasporto o i servizi di trasporto passeggeri, la commissione di ricorso ha rilevato che «[era] usuale diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci tramite altoparlante [di] informazioni sui mezzi di trasporto, al fine di attirare l’attenzione dei viaggiatori sull’annuncio che seg[uiva] il jingle» e che, poiché tali annunci erano generalmente diffusi in ambienti contenenti rumori diversi, «non [era] facile per l’ascoltatore distinguere l’annuncio dagli altri rumori di fondo» e associarlo con un’impresa specifica prima di esservi abituato.

36      Nel caso di specie, tuttavia, risulta, come osserva la ricorrente, che, anche supponendo che si debba considerare uno degli usi potenziali del marchio richiesto come fa la commissione di ricorso, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se ha un ruolo funzionale, non impedirebbe affatto al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicazione dell’origine commerciale di detto servizio. Questo sarebbe persino il ruolo del marchio richiesto in tale contesto, dal momento che il suono della melodia che caratterizza tale marchio ha proprio lo scopo di consentire al pubblico interessato di distinguere tale servizio e l’impresa interessata dagli altri servizi che possono essergli proposti da altri operatori che intervengono nel settore dei trasporti.

37      In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri servizi oggetto del marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto, ma aspetti ad esso associabili, la commissione di ricorso ha ritenuto che neppure tale marchio fosse in grado di svolgere la sua funzione essenziale di indicazione della loro origine commerciale, in quanto «il pubblico di riferimento esposto a tale successione di suoni molto breve e semplice nell’ambito di tali servizi suppo[rrebbe] tutt’al più che il suono [fosse] connesso a taluni aspetti del servizio (ad esempio, l’inizio di un annuncio) o [che fosse] utilizzato per pubblicizzare tali servizi». Orbene, le considerazioni esposte ai precedenti punti da 27 a 36 sono valide, mutatis mutandis, per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso riguardo a tali altri servizi. In particolare, come sostiene giustamente la ricorrente, è difficile comprendere, da un lato, quali aspetti dei servizi oggetto del marchio richiesto possano essere collegati al suono della melodia che compone quest’ultimo e, dall’altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nell’ambito di una pubblicità per tali servizi deporrebbe a sfavore della sua registrazione come marchio.>>

La sentenza è di una certa importanza a fini pratici; mi pare tuttavia di assai dubbia esattezza, data la notevole semplicità del brano musicale, che con difficoltà verrà distinto da altri simili (con valore o meno di marchio) da parte del consumatore di riferimento