Cass. sez. I, 07/09/2025 n. 24.719, rel. Casadonte:
<<17. Com’è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che intervengono nell’ambito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli altri componenti.
18. Con specifico riguardo al rapporto di filiazione e stato più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5652/2012; conf. Cass. n. 3079/2015; id. 34986/2022; id. 375/2025) che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
19.In relazione alla individuazione di tale danno, conseguenza della violazione del doveri di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. , è stato chiarito che esso consiste nella lesione di diritti costituzionalmente protetti, e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costituzionale riconosciuto e protetto dagli artt. 2 e 30 Cost., così come rafforzato dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell’interesse del minore e della responsabilità genitoriale>>.
22.La seconda [ nds: Cass. n.10527/2011] ha affermato oltre al principio che “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi “in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” l’ulteriore principio che “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l’inesistenza di tali pregiudizi” >>.
E poi:
<<25. Va al contrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, segnalata l’importanza del doveroso bilanciamento tra il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
26.In tale prospettiva non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il consapevole disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme sopra ricordate un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
27.Tutto ciò non è stato correttamente considerato dalla Corte territoriale e per questo occorre rinnovare l’accertamento, considerando altresì la giurisprudenza di questa Corte che ai fini della liquidazione del danno da illecito endofamiliare ha già spiegato che i parametri adottati nel distretto per la perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (cfr. Cass. 26205/2013; id.34982/2022).>>