Interessanti, come sempre, le conclusioni dell’Avv. Gen. Szpunar in C-496/24 del 02.10.2025, Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, Stichting de Thuiskopie contro HP Nederland BV, Dell BV, Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers .
Il fatto: <<11. Il giudice del rinvio ha formulato tre questioni pregiudiziali, che vertono tuttavia sulla medesima problematica, ragione per cui propongo di esaminarle congiuntamente. Tale giudice mira, in sostanza, a stabilire se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’abbonato a un servizio di messa a disposizione a richiesta, tramite streaming su Internet, di opere protette effettui una riproduzione per uso privato ai sensi di tale disposizione quando usufruisce del servizio aggiuntivo di messa a disposizione delle «offline streaming copies», consistente nella conservazione di tali opere nella memoria del dispositivo dell’abbonato, ove il fornitore del servizio, per mezzo di misure tecnologiche ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva, mantiene tuttavia il pieno controllo sull’ubicazione, sulla duplicazione e sulla cancellazione di tali opere, mentre l’abbonato può soltanto fruirne (ascoltarle o visionarle) sul dispositivo in questione per la durata della messa a disposizione. Propongo di completare la risposta a tale questione con l’interpretazione dell’articolo 3 della succitata direttiva.>>
Il punto focale è : <<14. Una persona fisica può tuttavia beneficiare dell’eccezione in parola soltanto a condizione che abbia previamente ottenuto l’accesso all’opera in una forma che costituisce una fonte di riproduzione (6), fermo restando che tale accesso deve essere legale, ossia ottenuto con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore (7). Per contro, quando una persona fisica ottiene l’accesso all’opera solo a seguito della sua riproduzione, tale riproduzione non può essere considerata effettuata da detta persona fisica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Essa risulta infatti effettuata dalla persona che concede l’accesso all’opera e, qualora avvenga a distanza, in forma smaterializzata e al di fuori della sfera privata di chi concede l’accesso, costituisce una comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva. (…)
17. La situazione è dunque analoga a quella esaminata nella causa definita con la sentenza VCAST. La riproduzione che si verifica nell’ambito di tale servizio non può essere considerata effettuata da persone fisiche (abbonati) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ma deve essere attribuita al fornitore del servizio, il quale, in questo modo, mette a disposizione dei propri abbonati le opere. Siffatta riproduzione costituisce pertanto un elemento dell’atto di messa a disposizione del pubblico di dette opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, ed è il fornitore del servizio a compiere tale atto. >>