Donazioni ed eredità ricevute nella valutazione delle condizioni economiche circa l’assegno di mantenimento

Cass. sez. I, 25/06/2025 n. 17.037, rel. Dal Moro:

<<Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e “l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Questa Corte con un più recente orientamento rispetto a quello citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.

Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. n. 10380/2012), questa Corte ha osservato che “La questione della rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare è stata affrontata, nella giurisprudenza di questa Corte, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto. All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dell’art.433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003, cit.). Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato… non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. 20352/2008, pronunciatasi in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dell’assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta”. Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Corte in quel caso ha ritenuto che “l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l’assegno nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore”.

Conclude la Corte in quel caso “La sentenza impugnata è dunque errata, avendo, invece, dato rilievo alle elargizioni fatte al sig. G. da suo padre (eccettuate, ovviamente, quelle per l’acquisto della casa di abitazione, tradottesi in un diritto reale acquisito al patrimonio del beneficiario), nella determinazione dell’assegno di separazione a suo carico”.

Pertanto, l’esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio.

Altro è, tuttavia, l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, e che rappresenta le “altre circostanze” rispetto al reddito di cui l’art 156 c.c. impone di tener conto.

Perciò anche la donazione di immobili in favore del sig. Se.El. – in tanto in quanto ha incrementato il suo patrimonio al pari di quanto sarebbe avvenuto per effetto di una successione mortis causa, che pacificamente viene considerata onde “circostanziare” la valutazione della sussistenza del preteso diritto in discorso (cfr. Cass. n. 8176/2016 per cui “L’acquisto da parte dell’obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. 4758 del 2010)”), è stata in questo caso correttamente tenuta in considerazione nella ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente dal giudice di merito nella sentenza gravata>>.