Cass. sez. II , 11/05/2025, n. 12.503 rel. Mondini:
<<La Corte di Appello si è riferita ad un orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 19/1/2017, n. 1357 (“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”).
Deve osservarsi che secondo un diverso e più recente orientamento, a cui questo Collegio intende dare continuità, l’onere di allegazione e di prova a carico del legittimario che agisce in riduzione è meno gravoso.
Si è infatti affermato che “(l)a sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. 27/8/2020, n. 17926; Cass. 18199/2020; conformi Cass. 19/1/2023, n. 1670 e Cass. 22/10/2021, n. 29583).
Si è inoltre affermato (Cass. n. 18199 del 02/09/2020; Cass. 348 del 2023) che “In tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può, solo per questo, addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione”.
Nel caso di specie la Corte di Appello si è distaccata da questo condiviso orientamento rigettando la domanda della attuale ricorrente pur dopo aver dato conto del fatto che quest’ultima aveva indicato i beni immobili facenti parte dell’asse ereditario e individuato i beni devoluti a suo favore e a favore delle controparti per successione legittima e quelli devoluti alle sole controparti per successione testamentaria ed aveva lamentato la lesione della legittima già per effetto della disposizione testamentaria>>.