Differenza tra azione di simulazione e azione revocatoria contro la creazione di fopndo patrimoniale

Cass. sez. I, 09/05/2025  n. 12.247, rel. Russo R.E., ricorda  la distinzione in oggetto:

<<6.- Quanto al resto, il ragionamento esposto dalla Corte d’Appello è ineccepibile e le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, posto che essa ha proposto una azione volta a far accertare la simulazione, vale a dire una divergenza tra il voluto e il manifestato (art. 1414 c.c.), e non altre domande, e segnatamente non una azione revocatoria che è la azione appropriata per far accertare che l’atto era scientemente rivolto o dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (art 2901 c.c.).

7.- La simulazione del contratto è infatti un’ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione (Cass. 21995/2007; Cass. 614/2003; n. 1523 del 26/01/2010) mediante la quale le parti creano una apparenza negoziale al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all’effettivo assetto d’interessi. Non si discute qui, pertanto, se il fondo patrimoniale fosse stato costituito in pregiudizio dei creditori ordinari, ma se fosse effettiva la volontà delle parti di vincolare alcuni beni (la casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consente dall’art 170 c.c., all’uopo utilizzando uno schema negoziale tipico (art. 167 c.c.) il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia, impedendo al creditore, consapevole che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia, di soddisfarsi sui beni del fondo.

7.1.- La Corte d’Appello ha ritenuto correttamente che non vi fosse divergenza tra la volontà e la sua manifestazione poiché l’intento dei coniugi era effettivamente quello di produrre l’effetto segregativo proprio del fondo patrimoniale e quindi di proteggere la casa dalle azioni esecutive che non fossero quelle consentite dall’articolo 170 c.c.

La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per destinarli ai bisogni della famiglia è atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e salva la possibilità di esperire l’azione revocatoria ordinaria pacificamente ammessa in giurisprudenza (Cass. 28593/2024Cass. 25361/2023; Cass. 24757/2008; Cass. 11537/2002). Tuttavia, come rilevato dalla Corte d’Appello, la domanda n concreto proposta non era quella di far accertare i presupposti dell’azione pauliana bensì la simulazione dell’atto>>.