La stipula di preliminare di vendita di bene relitto costituisce accettazione tacita

Cass. Sez. II, Ord., 10 aprile 2025 n. 9.436, rel. Pirari:

<<L’accettazione tacita dell’eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità costituisce in sé accettazione tacita dell’eredità>>.

(massima di Ferrandi Francesca in Ondif)