Mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente

Cass. sez. I, ord. 02/04/2024 n. 8.630, rel. Meloni:

<<Questa Corte, infatti, ha più volte premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Ebbene, con riferimento ai figli maggiorenni e ultramaggiorenni, questa Corte ha affermato una regula iuris che costituisce ormai diritto vivente: regula secondo cui (Sez. 1 -,Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”

L’ordinanza impugnata, che non tiene conto né dell’età della figlia di anni 33, né della sua autonomia (raggiunta o raggiungibile), né degli sforzi compiuti per conseguirla, non si è chiaramente uniformata a questa regula iuris e, pertanto, il ricorso merita accoglimento con la necessità che il giudice di merito riesamini l’applicazione dei criteri e dei principi che presidiano all’accertamento di autonomia dei figli ultramaggiorenni (oltre che le capacità patrimoniali dei genitori)>>.

Si veda ad es l’apprezzamento di raggiunta indipendenza economica operato da App Venezia nel 2022 e ritenuto  insindacabile (perchè fattuale ed esorbitante l’art 360 n. 5 cpc, immagino) dalla Cass., stesso relatore Meloni, in una sentenza di pari data e di numero inferiore di una unità (Cass. sez. I, ord. 2 aprile 2024 n. 8.629):

<<Tale accertamento di autosufficienza economica della figlia maggiorenne, sostenuto da adeguata motivazione e da iter argomentativo logico coerente, con conseguente venir meno dell’obbligo dei genitori al suo mantenimento, avrebbe effetto solo dalla data di pronuncia della sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Venezia (in data 15/9/2022). Tale sentenza n.2074/2022, pubblicata il 29.9.2022, ha infatti disposto: “sul punto, prende atto, in quanto mai contestato, che la ragazza fermo restando che la stessa ha definitivamente terminato gli studi superiori e non ha mai intrapreso studi universitari, risulta fondatrice di una società semplice,
assieme al padre, che è stata costituita nel febbraio del 2021 sotto la denominazione “Società Agricola di …e …s.s.”, avente quale oggetto sociale l’attività di coltivazione dei fondi dei soci; dalla fine dell’anno 2021, ella è altresì proprietaria di un terreno agricolo di mq. 17.809,00″. Prosegue la sentenza che: “ancora, la madre ha documentato di avere ricevuto una cartella esattoriale, avendo l’agenzia delle entrate riscontrato l’indebita detrazione per figli a carico, operata, per l’anno di imposta 2018, laddove la figlia aveva superato la soglia reddituale massima di euro 2.840,51; se da un lato tale ultimo documento (doc. 4) non dimostra il raggiungimento della completa autosufficienza della figlia, non essendo dato conoscere in quale misura il reddito abbia superato la soglia per le detrazioni fiscali, non può sottacersi come, allo stato attuale, C.C. abbia iniziato l’attività di impresa con il padre, proprio nel settore agricolo nel quale il genitore e tutta la famigli paterna hanno sempre operato. La stessa ora si assume il rischio di impresa ed ha anche acquistato un fondo di considerevoli dimensioni, ragione per la quale deve ritenersi che la medesima, ora ventiquattrenne, abbia operato una scelta professionale tendenzialmente stabile, che impone anche assunzione di oneri e conseguenti responsabilità nel medio- lungo periodo, e che dunque abbia conseguito una sua completa maturazione professionale, rispetto alla quale una contribuzione dei genitori al suo mantenimento ora non si giustifica più” >>